IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 
   Visto l'art. 1, comma 3, della legge 26 giugno 1990, n.  165,  che
ha prorogato, da ultimo, il termine per l'emanazione dei testi  unici
previsti dall'art. 17 della legge n. 825 del 1971; 
   Udito il parere della Commissione parlamentare istituita  a  norma
dell'art. 17 della citata legge n. 825 del 1971; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 31 ottobre 1990; 
   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri delle finanze, del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e dell'interno; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni  concernenti
le imposte ipotecaria e catastale, vistato dal proponente e  composto
di 21 articoli. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1990 
                               COSSIGA 
    

                                  ANDREOTTI, Presidente del
                                  Consiglio dei Ministri

                                  FORMICA, Ministro delle finanze

                                  CARLI, Ministro del tesoro

                                  CIRINO POMICINO, Ministro del
                                  bilancio e della programmazione
                                  economica

                                  SCOTTI, Ministro dell'interno

    
    Visto, il Guardasigilli: VASSALLI 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
             Il testo delle note qui pubbicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni di legge alle  quali  e'  operato  il  rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti. 
 
                                NOTE AL DECRETO 
 
          Note alle premesse: 
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
             - Il terzo comma dell'art. 17 della  legge  n.  825/1971
          (Delega legislativa al  Governo  della  Repubblica  per  la
          riforma  tributaria)  prevede  che:   «Il   Governo   della
          Repubblica  e'  delegato  ad  emanare,   entro   tre   anni
          dall'entrata in vigore delle disposizioni previste al primo
          comma sentito il parere  di  una  commissione  parlamentare
          composta da nove senatori  e  nove  deputati,  nominati  su
          richiesta del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dai
          Presidenti delle rispettive Assemblee,  uno  o  piu'  testi
          unici concernenti le norme emanate in  base  alla  presente
          legge, nonche' quelle rimaste in  vigore  per  le  medesime
          materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore
          coordinamento delle diverse disposizioni  e  per  eliminare
          ogni  eventuale  contrasto  con  i  principi  e  i  criteri
          direttivi stabiliti dalla presente legge». 
             - Il  comma  3  dell'art.  1  della  legge  n.  165/1990
          (Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del  D.L.  27
          aprile 1990, n. 90,  recante  disposizioni  in  materia  di
          determinazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
          redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e  di
          contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti)
          prevede che: «I  termini  del  30  giugno  1990  e  del  31
          dicembre 1990, stabiliti dai commi 1 e 2 dell'art. 17 della
          legge  10  febbraio  1989,  n.  48,  sono   rispettivamente
          prorogati al 30 giugno 1992 e al  31  dicembre  1992.  Fino
          alla  stessa  data  del  31   dicembre   1992   e'   estesa
          l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'art. 17  della
          legge 9 ottobre 1971, n. 825. Restano ferme le disposizioni
          di cui all'art. 1, secondo comma,  della  legge  12  aprile
          1984, n. 68, e dell'art. 1, commi 2, 4 e 7 della  legge  29
          dicembre 1987, n. 550. All'onere derivante  dall'attuazione
          del presente comma,  valutato  in  lire  450  milioni,  per
          ciascuno degli anni  1991  e  1992,  si  provvede  mediante
          parziale utilizzo della proiezione per  gli  anni  medesimi
          dell'accantonamento "Ristrutturazione  dell'Amministrazione
          finanziaria", iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di  previsione  del
          Ministero del tesoro  per  l'anno  1990.  Il  Ministro  del
          tesoro e' autorizzato ad apportare con propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio».